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La revisione delle rendite catastali per gli immobili urbani
risposta a cura di Lorenzo
Gorgoglione
La legge finanziaria ha disposto una revisione delle rendite catastali
per gli immobili urbani. La modifica è automatica o può influenzare anche
il calcolo dell'Irpef? Cambierà anche il valore catastale ai fini ICI? Le
nuove rendite sono contestabili dal contribuente? La parola
all'esperto...
La legge finanziaria per il 2005, la n. 311 del 30
dicembre 2004, nei commi 335 e seguenti dell'unico articolo, ha
disposto la revisione della tassazione immobiliare, nel caso
di specie la revisione delle rendite, ad alcune condizioni
che qui andremo ad esaminare. Tre sono i momenti di intervento
che la legge finanziaria detta in tema di valore delle unità
immobiliari o meglio delle rendite catastali ai fini ICI e Tarsu, in
particolare le disposizioni contenute nei commi 335, 336 e 540 della
legge n. 311/2004. Il Legislatore in particolare prevede una
revisione dei classamenti delle unità immobiliari di alcune zone del
territorio comunale (comma 335 legge finanziaria 2005), un'analoga
revisione del classamenti delle unità immobiliari oggetto di
ristrutturazioni edilizie (comma 336 legge finanziaria 2005) e una
particolare modalità di esecuzione delle stime censuarie relative ai
fabbricati strumentali posseduti dalle imprese (comma 540 legge
finanziaria 2005). Vediamo in dettaglio la prima disposizione
concernente la revisione parziale dei classamenti delle unità
immobiliari di alcune zone o microzone del territorio
comunale.
Revisione dei classamenti delle unità immobiliari di alcune
zone del territorio comunale Tra i vari interventi che hanno
avuto, nella legge finanziaria per il 2005, ad oggetto i redditi
immobiliari e la lotta al sommerso, un posto di rilievo l'assume la
revisione parziale dei classamenti delle unità immobiliari
site in alcune parti del territorio, per le quali, ai sensi
del comma 335 della legge n. 311/2004, il rapporto tra il valore
medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale ai fini
dell'applicazione dell'imposta comunale si discosta
«significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle
microzone comunali». La citata norma in altre parole attribuisce ai
Comuni la facoltà di individuare alcune porzioni del
territorio comunale, le quali siano in effetti "anomale"
rispetto alla media dei rapporti tra i valori catastali dei
fabbricati e quelli reali ovvero di mercato. Il Comune, una volta
individuate le microzone "fuori mercato", chiederà
l'intervento dell'Agenzia del Territorio competente, la quale
provvederà a riconsiderare (non singolarmente ma per tipologia) i
dati delle unità immobiliari ubicate nella porzione di territorio,
attribuendo nuove categorie e classi. La revisione parziale del
classamento (non quindi una modifica degli estimi o un incremento
percentuale delle rendite) è operata dagli ufficio provinciali
dell'Agenzia del territorio dietro richiesta in tal senso dei Comuni
interessati. Non si tratta, è il caso di ribadirlo, di una revisione
alias un aggiornamento generale degli estimi catastali ovvero dei
valori delle unità censite, ma un allineamento parziale e limitato
solo ad alcuni immobili (quelli ubicati nelle microzone
"anomale"). Quanto alle modalità tecniche e operative per
l'applicazione delle disposizioni ora ricordate, la legge
finanziaria per il 2005, al comma 339, rinvia ad un provvedimento
del Direttore dell'agenzia del Territorio, pubblicato sulla G.U. del
18 febbraio 2005.
Le "microzone" Il Legislatore ha preso atto già nel
1998 della non perfetta rispondenza dei valori catastali degli
immobili con i valori medi di mercato. Tale constatazione, ben nota
specie con riferimento agli edifici presenti nei maggiori centri
urbani, ha portato nel 1996, ad opera dei commi 154 e 155 dell'art.
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla previsione di una
revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo,
della qualificazione, classificazione e classamento delle unità
immobiliari e dei relativi criteri nonché delle commissioni
censuarie a ciò incaricate. In attuazione delle citate
disposizioni, con D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 è stato approvato un
apposito regolamento per la revisione generale delle zone
censuarie, delle tariffe d'estimo, delle unità immobiliari e dei
relativi criteri. Il suddetto regolamento disponeva anche la
delimitazione di cosiddette "microzone" ovvero porzioni
continue del territorio comunale con omogeneità nei caratteri
posizionali, urbanistici, storico-ambientali e socio–economici dei
posizionamenti nonché nella dotazione dei servizi e delle
infrastrutture urbane. In parole, all'interno del territorio
comunale esistono zone residenziali ovvero di pregio, zone
periferiche o vicine a zone industriali. Fabbricati con identiche
caratteristiche di costruzioni e finiture hanno naturalmente valori
diversi per il solo fatto di essere posizionati in zone meglio o
peggio servite dai trasporti pubblici, più o meno lontane dal centro
cittadino e per altre caratteristiche concernenti la loro ubicazione
territoriale. Ai comuni pertanto il citato regolamento del 1998
demandava la individuazione di queste microzone, in modo da legare
il valore catastale delle unità immobiliare anche alla specifica
microzona comunale di ubicazione. Dall'ormai non vicino 1998
nessun Governo ha mai affrontato in modo organico il tema della
revisione degli estimi catastali. I comuni hanno dal canto loro
individuato le microzone in cui può essere diviso il territorio
comunale (ad esempio il dipartimento delle Entrate del Comune di
Roma ne ha delimitate ben 238, quello di Milano 56, Courmayeur 15,
una o due zone al massimo i piccoli comuni).
Le modalità operative di revisione L'Agenzia del
territorio ha emanato il 16 febbraio scorso l'apposito regolamento
previsto dal comma 339 dell'articolo unico della legge finanziaria
2005 (Legge n. 311/2004), dettando le procedure in base alle quali
il Comune potrà richiedere la revisione dei valori catastali delle
unità immobiliari con valore catastale "inadeguato". La
revisione dei classamenti delle unità immobiliari è
parziale perché interessa soltanto gli edifici presenti in
una o più delle microzone in cui è stato suddiviso il territorio
comunale, a condizione che il rapporto tra il valore medio
catastale si discosti per più del 35% dall'analogo rapporto
relativo all'insieme delle microzone comunali (il Legislatore ha
invece utilizzato il termine "significativamente"). In altre
parole, in forza del suddetto provvedimento dell'Agenzia del
Territorio, occorre definire quattro elementi:
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1. |
il valore medio di compravendita al metro quadrato
degli immobili (per tipologia omogenea di immobile ovvero
presuntivamente per categoria catastale) per la singola
microzona; tale valore è individuato dalle amministrazioni
comunale ovvero dagli uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio in assenza di determinazione diretta da parte del
comune; |
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2. |
il valore medio di compravendita al metro quadrato
degli immobili, sempre riferito alla singola categoria, ma
considerato per tutte le microzone
comunali; |
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3. |
il valore medio catastale al metro quadrato (ai fini
ICI) delle unità immobiliari omogenee (per categoria) nella
singola microzona (occorre sommare tutti i valori delle
unità immobiliari di una certa categoria esistenti nella
microzona, e suddividere detta somma per la loro superficie
totale (espressa in metri quadrati).; |
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4. |
il valore medio catastale (ai fini ICI) delle unità
immobiliari omogenee (per categoria) in tutte le
microzone del Comune. |
Definiti questi valori (e di seguito ne evidenzieremo difficoltà
e limiti) occorre determinare due indici:
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1. |
il rapporto, riferito ad una particolare
microzona, tra il valore medio di mercato
aggiornato per la tipologia di immobile (punto 1 precedente) e
il valore medio catastale (punto 3
precedente); |
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2. |
il rapporto, riferito a tutte le microzone
comunali, tra valori medi di mercato (punto 2
precedente) e i valori medi catastali (punto 4
precedente). |
Qualora i due rapporti si discostino in misura
significativa (termine utilizzato dalla legge) ovvero in misura
superiore al 35% (riferimento evidenziato nel regolamento) o
in una percentuale più elevata (ove il Comune disponga in tal senso)
è possibile attivare la revisione del classamento (in aumento o in
diminuzione). Condizione imprescindibile per operare questo
raffronto è che le microzone in cui è suddiviso il territorio
comunale siano almeno 3. Restano conseguentemente non revisionabili
i classamenti delle unità immobiliari situate in comuni con 1 o due
microzone. La revisione del classamento (e di conseguenza
l'applicazione di un nuovo estimo) non riguarderà la singola unità
immobiliare, ma tutte quelle che appartengono a una determinata
categoria all'interno della singola microzona.
Le conseguenze in termine di carico fiscale Quanto
verrà a pesare questa revisione dei valori catastali a livello di
imposizione? La risposta non è facile né immediata. Possiamo però
fornire una indicazione di massima, con alcuni esempi. Prendiamo gli
estimi catastali di tre grandi centri urbani, Milano, Roma e Bari
con riferimento alla categoria degli immobili di civile abitazioni
contraddistinti dal codice A/2. Abbiamo le seguenti tariffe d'estimo
(naturalmente da moltiplicare per i vani catastali per ottenere la
rendita dell'immobile e, dopo la necessaria rivalutazione del 5%, il
valore catastale, dato dalla rendita moltiplicata per 100, 110 o 120
a seconda dell'utilizzo ai fini della determinazione della base
imponibile della Irpef, della ICI, delle imposte sui
trasferimenti).
Ipotizzando una variazione dalla seconda classe alla quarta
classe della tariffa d'estimo, avremo un aumento della rendita
catastale nelle percentuali ovvero un incremento del valore
dell'immobile del 37% in Milano, del 35% in Roma, del 38% in Bari,
base imponibile per l'Irpef, per l'ICI, per le imposte indirette sui
trasferimento.
In via di prima approssimazione nella stessa misura verranno ad
aumentare le imposte dirette (Irpef o Ires), l'ICI, le imposte
indirette sui trasferimenti (registro e ipo-catastali). Si tratta
naturalmente di un'approssimazione, fondata sull'ipotesi che le
abitazioni di categoria A/2 vedano nei tre centri urbani rivisto il
classamento con un aumento di due classi. Sono calcoli solo
ipotetici e imprecisi, che però possono dare un'indicazione di
massima degli effetti della revisione disposta dalla legge
finanziaria per il 2005. La modifica delle classi può comportare ad
uno spostamento anche alle terza o quarta classe superiore e ad un
conseguente aumento del carico fiscale.
Le difficoltà nella revisione per le unità di maggior
pregio La revisione disposta dalla legge finanziaria per il
2005 abbiamo visto che è operata mediante l'attribuzione di una
classe maggiore di quella attuale (in genere sono 6 o 7 le classi
previste nel D.M. 27 settembre 1991 recante la determinazione delle
tariffe d'estimo delle unità immobiliari). Tale revisione
parziale incontra serie difficoltà allorquando gli immobili abbiano
già attribuita una delle classi superiori. Per rendere possibile una
modifica in aumento del classamento delle unità di maggior pregio,
ovvero per aumentare la classe attribuibile ad un immobile già
censito nella classe 6 o 7, occorrerà avviare la procedura di
revisione delle classi o categorie di cui all'art. 64 del
D.P.R. n. 1142/1949. L'iter procedurale in questo caso sarà
lunghissimo e complesso, poiché sono previsti l'esame e
l'approvazione delle Commissioni censuarie provinciali, in gran
parte scadute, per poi essere pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale.
Le possibili difese del contribuente Al contribuente
dovrà essere notificata la nuova rendita conseguente alle operazioni
(laboriose) sopra ricordate. L'avvenuta revisione potrà essere
impugnata con ricorso alle Commissioni tributarie competenti. Non si
sa bene però sulla base di quali considerazioni potrà il
contribuente motivare l'impugnazione; anche per un tecnico sarà
impossibile infatti controllare e confutare i calcoli effettuati
dall'Agenzia del Territorio. SI possono operare soltanto alcune
considerazioni generali e in particolare le
seguenti. Innanzitutto i valori medi di mercato risultanti dalle
osservazioni dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia
del Territorio per il secondo semestre 2004 potranno presumibilmente
anche essere noti, ma ignote resteranno le modalità di
rilevazione dei valori medi, sconosciuti gli atti di
trasferimento monitorati e rilevati, non noti metodologia e bontà
dei sistemi di rilevazione, con conseguente limitazione del diritto
di difesa del contribuente interessato. In secondo luogo il
valore medio catastale al metro quadrato non è attualmente
ricavabile dai dati censiti del fabbricato, giacché l'unità di
misura delle abitazioni ai fini catastali non è data dai metri
quadrati bensì dai vani catastali, la cui estensione peraltro
muta da comune a comune. Gli stessi vani sono peraltro solo
parzialmente commisurati al numero dei vani reali (che non solo
possono avere metratura diversa a seconda della singola abitazione,
ma vengono misurati con modalità diversa a seconda che si tratti di
stanze di abitazione, di servizi o di locali accessori). Da
evidenziarsi infine, a parere di chi scrive, una disparità di
trattamento tra i titolari di diritti reali sulle unità
immobiliari che sono ubicate nelle microzone passibili di revisione
e i contribuenti che possiedono fabbricati di analoghe
caratteristiche, ma hanno la "fortuna" di averle ubicate in
microzone non passibili di rettifica se non in comuni con una o due
microzone soltanto, non legittimati a chiedere la revisione del
classamento.
aprile 2005
risposta a cura di Lorenzo
Gorgoglione
Fonte: Pratica Fiscale e Professionale - I casi -
Ipsoa Editore
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